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REATO: Vedi Illecito penale

REFERENDUM ABROGATIVO:
E' una forma di democrazia diretta prevista dalla costituzione all'art. 75. Per fare richiesta di indizione di un referendum devono essere raccolte 500.000 firme o devono farne richiesta 5 consigli regionali. L'abrogazione richiesta può essere totale o parziale. Non sono ammessi referendum su leggi di bilancio (il motivo è ovvio...chi non abrogherebbe il pagamento delle tasse?), di amnistia e indulto e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali (qui il motivo è che se il governo si impegna in un certo senso si vuole evitare che venga sconfessato dall'elettorato). Il referendum è validamente svolto se partecipa al voto la metà più uno degli aventi diritto (è il cosiddetto quorum che è stato posto con la seguente idea: se il parlamento [che rappresenta l'intera nazione] ha votato una legge vuol dire che c'era un accordo di massima quindi questo accordo può essere "annullato" solo se una buona parte del paese è interessata). Il quesito referendario viene valutato, prima dell'indizione del referendum, dalla corte costituzionale che può annularli se ottengono effetti contrari alla costituzione.

REFERENDUM COSTITUZIONALE: il referendum costituzionale è previsto dall'art. 138 della costituzione. E' solo eventuale perchè sio svolge solo se la legge costituzionale è stata approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna camera e se, entro tre mesi dalla sua approvazione ne fanno richiesta: un quinto dei membri di una camera, 500.000 mila elettori o 5 consigli regionali. Per questo tipo di referendum non è previsto un quorum di validità.